Legge Dopo di Noi 2026: vincolo, fiduciario o trust?

Guida pratica agli strumenti della 112/2016

📌 In sintesi — Legge 112/2016
• Tre strumenti disponibili: vincolo di destinazione (art. 2645-ter c.c.), contratto fiduciario e trust (art. 6 L. 112/2016)
Agevolazioni fiscali previste dalla Legge 112/2016 per i conferimenti negli strumenti ammessi, riservate alla disabilità grave certificata (L. 104/1992, art. 3 comma 3)
• Gli strumenti si possono combinare: spesso la soluzione più efficiente non è uno solo, ma una combinazione calibrata sul patrimonio reale della famiglia
📋
Guida divulgativa basata sulla Legge 22 giugno 2016, n. 112 (“Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”). Non costituisce consulenza legale, fiscale o finanziaria personalizzata.

C’è una domanda che ogni genitore di una persona con disabilità grave si pone con angoscia, prima o poi: quando non ci sarò più, chi si prenderà cura di mio figlio? La Legge 112/2016 — conosciuta come “Legge del Dopo di Noi” — nasce proprio per dare a questa domanda una risposta concreta: tre strumenti giuridici per destinare beni e risorse alla protezione del familiare fragile, accompagnati da importanti agevolazioni fiscali.

🎯 Risposta rapida — Quale strumento scegliere tra vincolo, fiduciario e trust?
Il vincolo di destinazione è la soluzione più semplice per chi vuole proteggere solo un immobile. Il contratto fiduciario offre maggiore flessibilità gestionale su qualsiasi tipo di bene, con un programma di vita dettagliato. Il trust garantisce la massima protezione patrimoniale e continuità nel tempo, a fronte di costi più elevati. La scelta dipende dalla composizione del patrimonio, dalle esigenze della persona con disabilità e dagli obiettivi della famiglia.
📌 Il requisito da verificare prima di tutto: le agevolazioni fiscali previste dalla Legge 112/2016 si applicano ai conferimenti effettuati negli strumenti ammessi dalla norma e, in presenza dei requisiti previsti, possono includere l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni e altre agevolazioni tributarie specifiche (tra cui le imposte ipocatastali in misura fissa). Il presupposto è che il beneficiario abbia una disabilità grave ai sensi della Legge 104/1992, art. 3 comma 3 (la cosiddetta “gravità certificata”). È il primo passo da verificare con il medico di base e la commissione ASL, e l’effettiva applicazione delle agevolazioni va sempre confermata con un professionista fiscale o l’Agenzia delle Entrate prima di qualsiasi scelta sullo strumento.

Vincolo di destinazione: lo strumento più semplice

Il vincolo di destinazione, disciplinato dall’art. 2645-ter del Codice Civile, è un atto notarile che vincola uno o più beni immobili — o mobili registrati come auto e barche — a uno scopo preciso: la cura e il sostentamento della persona con disabilità grave. È come metterci un lucchetto: l’atto dichiara che quel bene non può essere venduto, ipotecato o pignorato da nessuno, perché serve solo a garantire la vita del beneficiario.

90
anni, durata massima del vincolo per legge
Art. 2645-ter c.c.
Solo immobili
e mobili registrati, non liquidità
Limite di legge
Parziale
protezione dai creditori
Verso il bene vincolato
Basso
costo: solo onorario notarile
Strumento più economico

Lo costituiscono i genitori, o chiunque abbia la proprietà del bene, tramite atto pubblico davanti a un notaio. Il bene resta di proprietà di chi lo ha vincolato — o passa agli eredi — ma non può essere aggredito dai creditori né usato per scopi diversi da quelli dell’atto. Viene trascritto nei Registri Immobiliari, quindi è pubblico e opponibile a banche, creditori ed eredi. È revocabile con un ulteriore atto notarile, ma solo se la revoca non pregiudica la persona disabile.

⚖️ Vincolo di destinazione: punti di forza e limiti
✅ Punti di forza ⚠️ Limiti da conoscere
Costo contenuto: solo onorario notarileNon gestisce il bene: qualcuno deve comunque farlo
Semplicità: basta un singolo attoNon garantisce continuità della cura dopo il decesso
Protezione immediata dai creditoriSolo per immobili o mobili registrati, non liquidità
Si combina con testamento o trustVa coordinato con il testamento degli istituenti

Fonte: Legge 112/2016 e art. 2645-ter Codice Civile.

📌 Quando è lo strumento giusto: quando la famiglia ha un appartamento — la casa di famiglia, un secondo immobile — che vuole garantire al figlio come abitazione stabile, senza trasferirne subito la proprietà e senza strutture complesse.

Contratto fiduciario: la via intermedia

Il contratto di affidamento fiduciario, previsto dall’art. 6 della Legge 112/2016, funziona come consegnare le chiavi di casa a una persona di assoluta fiducia — un fratello, una fondazione, un’associazione di famiglie — con istruzioni precise: gestisci questi beni per mio figlio, seguendo le regole che ho scritto. Il fiduciario non diventa proprietario dei beni per sé: è un custode responsabile con un mandato vincolante.

Le tre figure e il programma di vita

Il contratto coinvolge tre soggetti: il disponente, che trasferisce i beni; il fiduciario, persona o ente che li riceve e gestisce; il beneficiario, la persona con disabilità grave. Vi si può destinare qualsiasi bene — immobili, denaro, conti correnti, titoli, polizze vita, partecipazioni societarie.

💡 Il cuore del contratto è il “programma di vita”: un documento personalissimo e vincolante che descrive con precisione dove abiterà il beneficiario, quali attività svolgerà, chi lo frequenterà, quali cure riceverà, come verranno usati i redditi. I beni trasferiti formano un patrimonio separato sia dal patrimonio del fiduciario sia da quello del disponente: non possono essere aggrediti dai creditori di nessuno dei due.

È buona prassi nominare anche un guardiano, un soggetto controllore che verifichi periodicamente il rispetto del programma stabilito. Il fiduciario può essere una persona fisica di fiducia — un fratello, un amico — oppure una fondazione, un’associazione di famiglie, una onlus specializzata nel “dopo di noi”: un ente non soggetto ai rischi di vita di una persona fisica è generalmente preferibile.

⚖️ Contratto fiduciario: punti di forza e limiti
✅ Punti di forza ⚠️ Limiti da conoscere
Istituto interamente italiano, nessun problema di riconoscimentoIstituto relativamente recente, giurisprudenza in evoluzione
Gestione attiva e continuativa del patrimonioRichiede un fiduciario capace e responsabile
Programma di vita dettagliato e vincolanteSe il fiduciario è persona fisica servono sostituti previsti
Costi inferiori al trustMeno diffuso del trust tra i professionisti del settore

Fonte: art. 6 Legge 112/2016.

📌 Quando è lo strumento giusto: quando si vuole un istituto italiano, flessibile, con un programma di vita molto dettagliato, e si dispone di beni di vario tipo — soprattutto se si vuole coinvolgere una fondazione o un’associazione specializzata come fiduciario.

Trust: lo strumento più completo

Il trust, anch’esso previsto dall’art. 6 della Legge 112/2016, è come costruire una piccola fondazione privata per il proprio figlio. I beni escono definitivamente dalla famiglia e diventano “il patrimonio del trust”: non appartengono più ai genitori, né al gestore, né agli eredi. Il trustee, un professionista o una società specializzata, li amministra seguendo le regole scritte dai genitori. Il trust esiste indipendentemente da chi lo ha creato e continua a funzionare dopo la morte dei genitori, senza bisogno di successioni o nuovi atti notarili.

Separazione patrimoniale e continuità

Il trust coinvolge quattro figure: il disponente (settlor), che lo istituisce; il trustee, il gestore professionale; il beneficiario, la persona con disabilità grave; il guardiano (protector), che vigila sull’operato del trustee. La separazione patrimoniale è totale e assoluta: i beni nel trust non possono essere aggrediti da creditori del disponente, del trustee o degli eredi del disponente.

⚖️ Origine giuridica
Convenzione dell’Aja 1985
Il trust è di origine anglosassone, riconosciuto in Italia tramite questa Convenzione. I trust “interni”, con beni e beneficiario italiani, sono pienamente riconosciuti.
🔒 Revocabilità
In genere no
Una volta costituito il trust è generalmente irrevocabile: i genitori non possono “riprendere” i beni. È anche la sua forza, perché rende la protezione definitiva.
💰 Patrimonio indicativo
Oltre 300-500k €
Soglia orientativa a partire dalla quale i costi di costituzione e gestione professionale del trust diventano proporzionati al beneficio.
⚖️ Trust: punti di forza e limiti
✅ Punti di forza ⚠️ Limiti da conoscere
Separazione patrimoniale totale: massima protezioneCosti più elevati: costituzione e gestione annua
Continuità assoluta, senza bisogno di successioniRichiede consulenza specializzata di qualità
Gestione professionale del patrimonioI beni escono definitivamente dalla famiglia
Soluzione collaudata a livello internazionalePiù complesso da comprendere e monitorare

Fonte: art. 6 Legge 112/2016, Convenzione dell’Aja 1° luglio 1985.

📌 Quando è lo strumento giusto: quando il patrimonio familiare è consistente e variegato — tipicamente oltre 300-500 mila euro — e si vuole la massima protezione e continuità, anche in assenza di un familiare disponibile a fare da gestore.

Confronto diretto tra i tre strumenti

Per orientarsi rapidamente, ecco le differenze principali tra i tre strumenti messe a confronto sulle variabili che contano davvero per una famiglia: tipo di beni coinvolgibili, protezione dai creditori, continuità dopo il decesso e costi.

Caratteristica 🔒 Vincolo 2645-ter 🤝 Contratto Fiduciario 🌳 Trust
Beni coinvolgibiliSolo immobili e mobili registratiQualsiasi beneQualsiasi bene
La proprietà trasferisce?No, resta al disponenteSì, al fiduciarioSì, definitivamente
Protezione dai creditoriParzialeElevataTotale e assoluta
Continuità dopo il decessoRichiede testamentoAutomatica se previstaAutomatica e totale
Programma di vita dettagliatoLimitatoSì, completoSì, completo
Chi gestisceProprietario o designatoIl fiduciarioIl trustee professionale
Complessità costitutivaSempliceMediaComplessa
Costo di avvioBassoMedioPiù elevato
Costo annuale di gestioneMinimo o nulloMedioPiù elevato
Origine giuridicaItaliana (Cod. Civ.)Italiana (L. 112/2016)Anglosassone (Conv. Aja 1985)
Agevolazioni fiscali L. 112
Fonte: Legge 112/2016, art. 2645-ter Codice Civile, Convenzione dell’Aja 1985.

Si possono combinare tra loro?

💡 Assolutamente sì, ed è spesso la scelta più efficiente. Molte famiglie usano il vincolo di destinazione per blindare la casa di famiglia — strumento semplice e a costo basso — e un trust o un contratto fiduciario per gestire i risparmi e organizzare il programma di vita. La combinazione permette di calibrare protezione, costi e semplicità in base al patrimonio reale della famiglia.

Come orientarsi nella scelta

Prima di qualsiasi tecnicismo, la famiglia deve partire dal bisogno, non dallo strumento: di cosa avrà bisogno mio figlio ogni giorno? Dove vivrà? Chi si occuperà di lui? Il “programma di vita” è il cuore di tutto — lo strumento giuridico viene dopo. Segue un inventario del patrimonio disponibile (immobili, conti correnti, investimenti, polizze vita, quote di aziende): un solo appartamento suggerisce il vincolo, un patrimonio variegato apre al fiduciario o al trust.

Il passaggio più delicato è trovare i soggetti di fiducia: chi sarà il gestore dopo di noi? Un fratello, un’associazione di famiglie, una fondazione, una società di gestione professionale? Un buono strumento con un cattivo gestore non funziona. Questi strumenti richiedono inoltre un team professionale multidisciplinare — un notaio per gli atti, un avvocato specializzato in diritto delle disabilità e trust, un consulente finanziario per la gestione del patrimonio, e idealmente un assistente sociale o psicologo per il programma di vita.

⏳ Non aspettare: agire finché si è in salute. Questi strumenti funzionano meglio quando i genitori sono ancora in vita, lucidi e in buona salute. Chi aspetta troppo — per malattia o incapacità sopravvenuta — rischia di non poterli costituire correttamente, o di perdere le agevolazioni fiscali previste.
Situazione della famigliaStrumento orientativo
Ho solo un immobile da destinare a mio figlio🔒 Vincolo art. 2645-ter
Ho risparmi e immobili, voglio un programma di vita dettagliato🤝 Contratto Fiduciario
Ho un patrimonio consistente, voglio massima protezione🌳 Trust
Ho casa + risparmi, voglio flessibilità e costi contenuti🔒+🤝 Combinazione
Patrimonio elevato, nessun familiare disponibile come gestore🌳 Trust con trustee professionale
Voglio iniziare subito con qualcosa di semplice🔒 Vincolo, poi integrare

7 domande da farsi prima di scegliere

Prima di rivolgersi al notaio o all’avvocato, ci sono alcune domande che è utile porsi con onestà, in famiglia.

  • 01
    Mio figlio ha già la certificazione di disabilità grave (L. 104/1992, art. 3 comma 3)? Senza questo requisito non si accede alle agevolazioni fiscali della Legge 112. È il primo passo da verificare con ASL e medico di base.
  • 02
    Che tipo di patrimonio ho a disposizione? Solo immobili, o anche liquidità, investimenti, polizze? La natura dei beni orienta molto la scelta tra vincolo, fiduciario e trust.
  • 03
    Ho già scritto il “programma di vita” di mio figlio? Dove vivrà, chi se ne occuperà, quali attività svolgerà. È il documento più importante, prima ancora dello strumento giuridico.
  • 04
    Chi può fare da fiduciario, trustee o guardiano dopo di me? Un fratello, un’associazione, una fondazione specializzata? Senza questa risposta nessuno strumento, per quanto ben scritto, funziona davvero.
  • 05
    Ho già consultato un notaio o un avvocato specializzato in trust e disabilità? Questi strumenti richiedono competenze specifiche: la consulenza generica non basta.
  • 06
    Ho coordinato questo strumento con il mio testamento? Vincolo, fiduciario e trust vanno spesso integrati con le disposizioni testamentarie per evitare sovrapposizioni o vuoti di tutela.
  • 07
    Sto aspettando “il momento giusto” per agire? Il momento giusto è ora, mentre si è in salute. Rimandare è il rischio più comune e più costoso in questo ambito.

Conclusione

Il vincolo di destinazione, il contratto fiduciario e il trust non sono in competizione tra loro: sono tre risposte diverse a bisogni diversi, e spesso la soluzione più efficiente è una loro combinazione calibrata sul patrimonio reale della famiglia. Quello che conta davvero non è la perfezione tecnica dello strumento, ma la chiarezza del programma di vita che lo accompagna e l’affidabilità di chi lo gestirà nel tempo.

Per chi si trova ad affrontare questo percorso, il consiglio più utile è anche il più semplice: non aspettare. Costruire un team professionale — notaio, avvocato, consulente finanziario — mentre si è ancora in grado di partecipare attivamente alle decisioni è la condizione che fa davvero la differenza tra una protezione solo sulla carta e una protezione che funziona.

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FinecoBank · Busto Arsizio

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⚠ Avvertenza legale: Questo articolo ha finalità esclusivamente informative e divulgative e non costituisce consulenza legale, fiscale o finanziaria personalizzata, né raccomandazione di investimento ai sensi del TUF (D.Lgs. 58/1998) e della Direttiva MiFID II. Ogni situazione familiare e patrimoniale è unica: prima di qualsiasi decisione è indispensabile rivolgersi a professionisti specializzati (notaio, avvocato, consulente finanziario). Le agevolazioni fiscali sono soggette a precisi requisiti di legge da verificare caso per caso. Le associazioni di famiglie come Anffas, Fondazione Cariplo o le reti locali “Dopo di Noi” possono orientare verso i professionisti più adatti. Roberto Salmini è Consulente Finanziario iscritto all’Albo OCF (n. 1251), in possesso delle certificazioni EFPA EFA® ed EFP®, affiliato FinecoBank S.p.A.
Roberto Salmini · Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, Albo OCF n. 1251 · EFPA EFA® ed EFP® · FinecoBank S.p.A. · Busto Arsizio (VA)
Laureato in Giurisprudenza, ha maturato oltre vent’anni di esperienza nel settore bancario e nella gestione di clientela private prima di approdare in FinecoBank nel 2021. Si occupa di pianificazione patrimoniale e successoria, con particolare attenzione agli strumenti di protezione per i nuclei familiari con persone fragili. → Richiedi un primo confronto conoscitivo senza impegno

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